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Cosa cambia con l'entrata in vigore del dpr 207/2010

Cosa cambia con l'entrata in vigore del dpr 207/2010

Con l’entrata in vigore del DPR 207/2010 sono state introdotte importanti novità in materia di qualificazione SOA.
Dall’8 giugno 2011 tutte le imprese che hanno fatto richiesta di qualificazione presso una SOA autorizzata dovranno sottostare alle nuove prescrizioni e pertanto è utile fare una breve panoramica sui cambiamenti in corso, per un approfondimento più dettagliato potete scaricare nella nostra area download il testo della norma e le linee guida emesse dall’autorità per l’applicazione.

Per prima cosa deve essere distinto il regime previsto per le categorie per le quali non ci è stata variazione da quelle che hanno subito variazioni (OS2 A – OS2B – OG11 – OS25 – OS18A – OS18B – OS7 – OS12A – OS12B – OS20B – OS21 – OS35).
Secondo il regime transitorio, per le categorie non soggette a variazione, dal 08/06/2011 le imprese dovranno qualificarsi secondo le nuove modalità e pertanto produrre la relativa documentazione, per le altre invece le attestazioni in corso verranno prorogate fino al 06/06/2012 mentre i soggetti che intenderanno attestarsi per la prima volta in tali categorie potranno farlo secondo le nuove regole, ma, visto che fino al 07/06/2012 i bandi seguiranno le regole del dpr 34/2000, non potranno utilizzare l’attestazione per la partecipazione a gare fino al 07/06/2012.
Per le categorie non soggette a variazione l’attestazione vigente è valida fino alla scadenza, momento in cui la nuova attestazione dovrà essere effettuata secondo in nuovi criteri, le principali novità riguardano:
- Il formato del CEL (certificato esecuzione lavori) per i lavori pubblici secondo l’allegato B o B1 in caso di categorie soggette a variazione. Questo aspetto in realtà non incide molto sull’azienda in quanto ormai i certificati devono essere inseriti nel casellario e pertanto verranno emessi obbligatoriamente nel formato corretto.
- Per i lavori in proprio sarà richiesto anche il certificato esecuzione lavori sottoscritto dalla direzione lavori
- Per i lavori privati il certificato di esecuzione lavori dovrà essere accompagnato anche dal certificato di regolare esecuzione e da ogni eventuale atto di sottomissione
- Nel caso di categorie specializzate, si dovrà dimostrare di avere in organico personale specializzato per ogni categoria richiesta e pertanto produrre libro unico ed eventuali patentini. In particolare è richiesto 1 operaio nella I Classifica, +1 operaio per ogni classifica richiesta fino alla V, +2 operai per ogni classifica superiore alla V
- Per quanto riguarda le adeguate attrezzature tecniche è sempre necessario dimostrare un requisito pari al 2% della somma delle classifiche richieste, ma è cambiata la ripartizione che deve essere per almeno il 40% (quindi lo 0,8%) relativo ad ammortamenti per beni in proprietà, canoni di locazione finanziaria e noleggi quinquennali
- Nel caso di cessione d’azienda o ramo d’azienda, l’atto dovrà essere accompagnato da perizia giurata redatta da un perito nominato dal tribunale territoriale competente (ciò vale anche in caso di affitto)
Per ciò che riguarda le categorie soggette a variazione come detto le attestazioni in corso vengono prolungate fino al 06/06/2012 data a partire dalla quale tutte le attestazioni con tali categorie decadranno e da cui i nuovi bandi verranno pubblicati secondo i requisiti previsti dal dpr 207/2010.
Le nuove attestazioni avverranno a fronte della verifica dei requisiti e dei certificati lavori emessi o riemessi secondo il nuovo standard (allegato B1).
Particolare attenzione va prestata alla categoria OG11 che sarà composta dalle categorie OS30 – OS3 – OS28 (è stata esclusa la categoria OS5).
Oltre ad aver effettuato lavori con tali caratteristiche e ad avere i certificati secondo le nuove modalità, bisogna dimostrare il 90% dei lavori con una ripartizione del 40% per l’OS3 ed il 70% per ognuna delle categorie OS28 ed OS30. Tali percentuali si riflettono anche sul valore della cifra d’affari che deve essere il 180% della classifica richiesta, delle adeguate attrezzature tecniche maggiori o uguali al 3,6% della classifica richiesta e dell’adeguato organico maggiore o uguale al 27% della classifica richiesta nel caso si applichi la prima opzione (costo del personale 15% di cui almeno il 40% operai/tecnici) o maggiore o uguale al 18% nel caso della seconda opzione prevista (10% di cui l’80% Operai/tecnici).
Infine sono stati arrotondati gli importi delle classifiche e sono state introdotte due classifiche intermedie  III bis (importo € 1.500.000,00) e IV bis (importo € 3.500.000,00).
Le considerazioni fatte riguardano gli aspetti che più direttamente incidono sulle imprese, il DPR 207/2010 apporta inoltre una serie di cambiamenti in materia di attestazione che incidono prevalentemente sull’iter da seguire, sugli obblighi e responsabilità delle SOA, argomenti che non sono di diretto interesse e che ancora sono in parte in fase di chiarimento tra le SOA e l’AVLP.