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        <title>Geqimprese - Forum</title>
        <description>Kunena Site Syndication</description>
        <link>http://www.geqimprese.it/</link>
        <lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 16:44:03 +0200</lastBuildDate>
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	        <title>Powered by Kunena</title>
	        <link>http://www.geqimprese.it/</link>
	        <description>Kunena Site Syndication</description>
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        <item>
            <title>Oggetto: offerta economica - da: thomas</title>
            <link>http://www.geqimprese.it/forum/7-gare-dappalto/64-offerta-economica.html#65</link>
            <description>Ciao,

In teoria il dpr 642/1972 prevede l'obbligo del pagamento del bollo per le gare pubbliche, nella prassi, almeno che non sia specificato, la mancanza del bollo non è causa di esclusione stante il fatto che sarà comunque da regolarizzare a seguito di richiesta della stazione appaltante.</description>
            <pubDate>Tue, 20 Jul 2010 14:10:54 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <title>Oggetto: Aggiudicazione - da: giorgio</title>
            <link>http://www.geqimprese.it/forum/7-gare-dappalto/34-aggiudicazione.html#57</link>
            <description>Ciao Yasmine,

Le procedure ristrette sono le procedure alle quali si puo chiedere di partecipare prequalificandosi e in cui possono presentare offerta soltanto le aziende invitate successivamente  dalle stazioni appaltanti

Le Stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti mediante procedura negoziata (trattativa privata) con o senza bando
Quando, dopo lo svolgimento di una procedura aperta o ristretta tutte le offerte presentate sono irregolari o inammissibili, solitamente Le Stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti mediante procedura nego anche senza   pubblicazione di un bando Quando l’estrema urgenza della stipula del contratto, risultante da eventi imprevidibiliper le stazioni appaltanti, non e’compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate con pubblicazione di bando.

Spero di esserti stato utile...

Le motivazioni dell’estrema urgenza non devono pero’essere imputabili alle Stazioni Appaltanti e non possono comunque essere modificate le condizioni iniziali del contratto.</description>
            <pubDate>Tue, 18 May 2010 18:43:18 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <title>Oggetto: progettazione - da: thomas</title>
            <link>http://www.geqimprese.it/forum/7-gare-dappalto/54-progettazione.html#55</link>
            <description>Buongiorno Yasmine,
Si, solitamente viene richiesta la qualificazione per la progettazione e comunque è ammessa la partecipazione in associazione con un progettista qualificato ai sensi dell'art.90.
In ogni caso, come sempre, va visto il bando...
Saluti e buon lavoro!</description>
            <pubDate>Tue, 04 May 2010 10:07:56 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <title>Oggetto: iscrizione albo fornitori - da: Alessia</title>
            <link>http://www.geqimprese.it/forum/7-gare-dappalto/52-iscrizione-albo-fornitori.html#53</link>
            <description>Ciao, 
Non è detto, bisogna vedere cosa prevede l'avviso, potrebbe prevedere ad esempio solo l'iscrizione per i beni e le forniture...</description>
            <pubDate>Fri, 30 Apr 2010 14:06:48 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <title>Oggetto: iscrizione CCIA per categorie - da: thomas</title>
            <link>http://www.geqimprese.it/forum/8-attestazioni-soa/49-iscrizione-ccia-per-categorie.html#51</link>
            <description>Ciao,
Niente di strano, è la normale prassi, vogliono semplicemente che l'oggetto sociale sia afferibile al tipo di attività svolta.
ad es. OG1 nell'oggetto sociale deve esserci più o meno in maniera specifica opere edili.
Questa cosa è tanto più importante se fate impianti...</description>
            <pubDate>Fri, 23 Apr 2010 12:06:04 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <title>Oggetto: Iscrizione CCIAA per categorie - da: yasmine</title>
            <link>http://www.geqimprese.it/forum/7-gare-dappalto/50-iscrizione-cciaa-per-categorie.html#50</link>
            <description>Buongiorno a tutti, per l'iscrizione ad un elenco imprese  il bando mi richiede come requisito essenziale l' iscrzione presso la CCIAA per le categorie corrispondenti a quelle per cui si richiede l' iscrizione,qualcuno sa darmi qualche delucidazione in merito?</description>
            <pubDate>Fri, 23 Apr 2010 11:39:52 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <title>Oggetto: procedure ristrette - da: thomas</title>
            <link>http://www.geqimprese.it/forum/7-gare-dappalto/44-procedure-ristrette.html#48</link>
            <description>Si come immaginavo... purtroppo tutti gli enti operano in modo diverso, alcuni specificano per quali categorie e quali importi, altri richiedono (come logico!) l'inserimento dell'attestato.
Verifica ogni quanto viene aggiornato l'elenco fornitori, (la legge prevede ogni anno entro il 15 dicembre) danno la possibilità di aggiornare la propria qualificazione semestralmente... 
Un saluto e buon lavoro</description>
            <pubDate>Tue, 20 Apr 2010 12:38:14 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <title>Oggetto: Programmi triennali - da: massimiliano</title>
            <link>http://www.geqimprese.it/forum/7-gare-dappalto/40-programmi-triennali.html#46</link>
            <description>Strano... anche su invito almeno un qualche disciplinare dovrebbe esserci. Qual'è l'oggetto dell'invito?</description>
            <pubDate>Mon, 19 Apr 2010 13:43:38 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <title>Oggetto: dubbi per partecipare alle gare d'appalto - da: thomas</title>
            <link>http://www.geqimprese.it/forum/7-gare-dappalto/38-dubbi-per-partecipare-alle-gare-dappalto.html#39</link>
            <description>Ciao,

Da quanto scrivi deduco che il titolare della vecchia ditta non è in organico presso la vostra srl, se così posso dirti che:
- non devi dichiarare la cessazione dalle cariche negli ultimi tre anni in quanto questa persona non è mai entrata a far parte dell'organizzazione che parteciperà alla gara.
- non è necessario fare la dichiarazione per il titolare della vecchia ditta individuale per la medesima ragione.

Devi ricordare che l'acquisizione del ramo d'azienda serve ad acquisire i requisiti economico, tecnici ed organizzativi, per poi effettuare una nuova attestazione, di conseguenza, i requisiti generali vengono valutati in capo all'azienda che fa richiesta di attestazione anche utilizzando i requisiti di un soggetto acquisito.

Spero di aver risposto alla tua domanda...</description>
            <pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:13:12 +0100</pubDate>
        </item>
        <item>
            <title>Oggetto: direttore tecnico - da: massimiliano</title>
            <link>http://www.geqimprese.it/forum/8-attestazioni-soa/33-direttore-tecnico.html#37</link>
            <description>Ciao Ciro
Scusaci ma la domanda non è posta chiaramente... forse parli della certificazione OHSAS 18001(Occupational Health and Safety Assessment Series)  relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro? e per OS 18 intendi la qualificazione SOA della ditta? Forse ti richiedono di ricoprire il ruolo di DT ai fini della certificazione e dell'attestazione? Se cosi fosse per ricoprire il ruolo di DT per la SOA servono i seguenti requisiti.

Rapporto di Lavoro:
Titolare, Legale Rappresentante, Amministratore, Socio
Dimostrabile con:
Certificato camerale e/o atto societario

Rapporto di Lavoro:
Dipendente
Dimostrabile con:
Libro matricola 

Rapporto di Lavoro:
Collaboratore familiare in modo continuativo e prevalente (nel caso di IMPRESA FAMILIARE di cui all’articolo 230 bis del Codice Civile)
Dimostrabile con:
atto notarile registrato
 
Rapporto di Lavoro:
Collaborazione
Dimostrabile con:
Contratto d’opera professionale di collaborazione coordinata e continuativa (regolarmente registrato)
 
Inoltre occorre un Titolo di Studio Idoneo, nella maggior parte dei casi (tranne classifiche molto alte o qualificazioni relative a beni sottoposti a tutela) tra i seguenti:

1)laurea in ingegneria o titolo equipollente rilasciato da Paesi della Comunità Europea

2)laurea in architettura o conservazione di beni culturali
diploma universitario in ingegneria o architettura o titolo equipollente rilasciato da Paesi della Comunità Europea

3)laurea in geologia
 
 4)diploma di geometra o perito industriale edile o equivalente titolo di studio tecnico
  
5) esperienza professionale di almeno 5 anni quale “Direttore di cantiere” nel settore delle costruzioni (dimostrata dai certificati lavori)


Per quanto riguarda il compenso non c'e un tariffrio ufficiale, dipende da qual'e l'impegno reale richiesto.

Per quanto concerne invece le responsabilità anche qui dipende da molti fattori e sopratutto dalla reale attività svolta.
Se è solo una figua rappresentativa per la certificazione dipende da cosa è scritto nel contratto e nelle procedure che dichiara implicitamente di accettare. Per l'attestazione ha la responsabilità delle dichiarazioni da lui rilasciate in fase di attestazione e di volta in volta sui singoli lavori quelle del DT di cantiere se ne ricopre l'incarico.
Tutto ciò in grando linee con varie variabili dovute alla reale attività svolta.
Spero di esserti stato utile
Saluti</description>
            <pubDate>Tue, 05 Jan 2010 15:15:05 +0100</pubDate>
        </item>
        <item>
            <title>Oggetto: Ultimi 10 o Ultimi 5 anni - da: thomas</title>
            <link>http://www.geqimprese.it/forum/8-attestazioni-soa/2-ultimi-10-o-ultimi-5-anni.html#35</link>
            <description>Ciao Barbara,

Un'impresa con un solo anno di vita può richiedere l'attestazione purchè:
- ci sia almeno un bilancio depositato
- e che in un solo esercizio si abbiano tutti i requisiti di legge</description>
            <pubDate>Tue, 05 Jan 2010 14:37:45 +0100</pubDate>
        </item>
        <item>
            <title>Oggetto: Partecipazione Contemporanea a  Gare Pubbliche - da: thomas</title>
            <link>http://www.geqimprese.it/forum/7-gare-dappalto/20-partecipazione-contemporanea-a-gare-pubbliche.html#30</link>
            <description>Si è vero che è possibile... con la legge 69/2009 è stata apportata l’ennesima modifica al testo unico o meglio è stata abrogata una modifica apportata con il terzo decreto correttivo.
Tale previsione riguarda i soli consorzi stabili  e prevede la possibilità da parte degli altri consorziati, qualora il consorzio non concorra per loro conto, di partecipare autonomamente alla gara.
In realtà l’anomalia non riguarda l’art.2359 cc che definisce le situazioni di controllo o collegamento, comunque va detto che tale previsione può sembrare anomala… in realtà la ragione di tale previsione va collegata al principio per il quale si deve garantire il massimo accesso agli appalti pubblici, ne consegue che i consorziati di grandi consorzi potrebbero vedere fortemente limitata la possibilità di partecipare a gare per proprio conto in quanto il consorzio potrebbe partecipare a tutte le gare per conto di altri consorziati; da ciò l’esigenza di dare la possibilità ai consorziati di partecipare in autonomia.</description>
            <pubDate>Fri, 06 Nov 2009 16:02:02 +0100</pubDate>
        </item>
        <item>
            <title>Oggetto: Scorporabile o Subappaltabile - da: thomas</title>
            <link>http://www.geqimprese.it/forum/7-gare-dappalto/18-scorporabile-o-subappaltabile.html#29</link>
            <description>E’ vero, ma in sede di gara si deve dichiarare la volontà di subappaltare tali opere.
Una volta aggiudicata la gara si deve procedere alla richiesta di autorizzazione del subappalto e quindi si deve fornire la necessaria documentazione ed il contratto all’ente appaltante che, verifica i requisiti e procede ad autorizzare o meno il subappalto. 
Probabilmente il diniego deve essere dipeso da una mancanza di un requisito o nel mancato rispetto dell’iter di autorizzazione.</description>
            <pubDate>Fri, 06 Nov 2009 15:54:59 +0100</pubDate>
        </item>
        <item>
            <title>Oggetto: Gare piu categorie - da: thomas</title>
            <link>http://www.geqimprese.it/forum/7-gare-dappalto/24-gare-piu-categorie.html#28</link>
            <description>Per rispondere alla tua domanda dovresti fornirci maggiori informazioni, comunque, senza entrare nel caso specifico, è sufficiente capire come sono classificate le opere nel bando.
Detto che il partecipante in qualunque forma (impresa singole, consorzio, raggruppamento temporaneo, ecc…) deve necessariamente possedere la categoria prevalente, bisogna poi verificare come sono classificate le altre categorie; nel caso in cui, come facilmente può essere per l’OS30, queste siano scorporabili non subappaltabili, allora non si possono affidare in subappalto ma si deve trovare un’altra forma di partecipazione ad esempio mediante raggruppamento temporaneo (ex ATI).</description>
            <pubDate>Fri, 06 Nov 2009 15:53:01 +0100</pubDate>
        </item>
        <item>
            <title>Oggetto: Giustificativi - da: thomas</title>
            <link>http://www.geqimprese.it/forum/7-gare-dappalto/21-giustificativi.html#27</link>
            <description>Capisco la tua perplessità in quanto solitamente per gare di tale importo si applica sempre il co9 dell’art.122 ossia l’esclusione automatica delle offerte con ribasso superiore alla soglie di anomalia; va però detto che l’esclusione automatica che con il terzo decreto correttivo era stata innalzata addirittura ad un milione di €, è un opzione a disposizione della stazione appaltante, ma non un obbligo.
In realtà tale previsione è nata per semplificare la vita alle stazioni appaltanti, ma vista l’applicazione (è diventata la norma) ed il livello dei ribassi vigenti in certi enti (anche superiori al 40%) ha sortito effetti distorsivi.
Quindi la stazione appaltante può rchiedervi i giustificativi e procedere all’aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso previo verifica della congruità delle offerte.</description>
            <pubDate>Fri, 06 Nov 2009 15:50:34 +0100</pubDate>
        </item>
        <item>
            <title>Oggetto: soglia di anomalia - da: massimiliano</title>
            <link>http://www.geqimprese.it/forum/7-gare-dappalto/19-soglia-di-anomalia.html#26</link>
            <description>Effettivamente il testo di legge non è molto agevole da comprendere, comunque il calcolo è abbastanza semplice:
1)	per prima cosa si ordinano le offerte in ordine crescente
2)	si procede al cosiddetto taglio delle ali; il 10% delle offerte con maggior ribasso ed il 10% con minor ribasso vengono eliminate dal calcolo
3)	si calcola la media aritmetica dei ribassi rimasti (somma dei ribassi / il numero di offerte rimaste)
4)	si calcolano le singole differenze tra i ribassi superiori alla media artmetica e la media artimetica stessa
5)	si prendono i risultati delle sottrazioni di cui al punto 4 e si calcola la loro media artimetica (somma degli scarti / il numero delle offerte rimaste superiori alla sogli di anomalia)
6)	infine… si somma la media aritmetica delle offerte (punto 3) alla media aritmetica degli scarti (punto 5), il risultato è la famigerata soglia di anomalia.
In realtà è più semplice a farsi che a dirsi, comunque nel sito trovi un’applicativo che effettua il calcolo e permette di archiviare le aggiudicazioni.</description>
            <pubDate>Fri, 06 Nov 2009 15:45:22 +0100</pubDate>
        </item>
        <item>
            <title>Oggetto: ATI Orizzinatale ATI verticale - da: massimiliano</title>
            <link>http://www.geqimprese.it/forum/7-gare-dappalto/22-ati-orizzinatale-ati-verticale.html#25</link>
            <description>con il testo unico dei contratti non si parla più di ATI, ma di RTI (raggruppamento temporaneo d’impresa) anche se è uso comune continuare ad utilizzare il termine ATI.
Tornando alla tua domanda la differenza è da riferirsi al tipo di composizione e più esattamente l’ATI orizzontale è composta da più soggetti con la medesima categoria SOA, quindi si uniscono solitamente per raggiungere il requisito della categoria prevalente che singolarmente non sono in grado di raggiungere.
L’ATI verticale prevede invece “l’unione” di soggetti in possesso di categorie SOA differenti, in questo caso un soggetto coprirà la categoria prevalente, altri le categorie scorporabili non subappaltabili.</description>
            <pubDate>Fri, 06 Nov 2009 15:43:19 +0100</pubDate>
        </item>
        <item>
            <title>Oggetto: Una società con piu amministratori Art.38 - da: thomas</title>
            <link>http://www.geqimprese.it/forum/7-gare-dappalto/7-una-societa-con-piu-amministratori-art38.html#17</link>
            <description>Dalla tua domanda immagino che ti stia riferendo ad una società di capitali (es. srl) se così fosse le dichiarazioni relative ai requisiti previsti dall’art.38 del codice dei contratti pubblici riguardano:
-	tutti i soggetti con potere di rappresentanza
-	il/i direttore/i tecnico/i
La prima cosa da verificare quindi è quali sono i soggetti con potere di rappresentanza (li trovi nella camera di commercio) e chi è il direttore tecnico.

Attenta che anche i direttori tecnici possono essere più di uno, se la tua impresa è attestata SOA puoi verificarlo sull’attestato altrimenti potresti trovarlo nella camera di commercio, ma non è detto in quanto in passato non era obbligatoria tale nomina ed oggi non si effettua più la comunicazione alle camere di commercio.

Infine, ed è un caso abbastanza comune, il legale rappresentante ed il direttore tecnico possono coincidere, in tal caso è chiaramente tutto più semplice.</description>
            <pubDate>Wed, 07 Oct 2009 18:18:38 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <title>Oggetto: Partecipare a Gare sotto i 150.000 € - da: thomas</title>
            <link>http://www.geqimprese.it/forum/7-gare-dappalto/6-partecipare-a-gare-sotto-i-150000-.html#16</link>
            <description>I requisiti per la partecipazione alle gare fino a 150.000 € vengono stabiliti all’art.28 del dpr34/2000. 
I requisiti riguardano:
- aver svolto nel quinquennio precedente la pubblicazione del bando di gara lavori, nella medesima “categoria” per un importo almeno pari a quello del contratto da stipulare
- aver sostenuto nel quinquennio antecedente un costo per lavoro dipendente almeno pari al 15% dell’importo dei lavori svolti
- avere a disposizione adeguata attrezzatura tecnica

È importantissimo verificare il possesso dei requisiti prima di partecipare alla gara in quanto, in sede di gara, vengono richieste solo dichiarazioni ai sensi del dpr 445/2000 il che significa che si rischia di incorrere in false dichiarazioni con relative sanzioni e comunicazione all’autorità lavori pubblici.

La documentazione richiesta riguarda solitamente:
-	certificati dei lavori svolti
-	bilanci (a volte anche corredati da una dichiarazione del commercialista circa il costo del personale) 
-	elenco attrezzature
A tale documentazione va aggiunta tutta quella che riguarda i requisiti generali es. CCIAA, casellari giudiziali, ecc... 
Va ricordato che il controllo avviene sul 10% ad estrazione delle imprese partecipanti non in possesso di attestazione SOA e sicuramente sull’impresa aggiudicataria e che ogni ente potrebbe richiedere specifica documentazione es. vecchio libro matricola, beni ammortizzabili ecc…</description>
            <pubDate>Wed, 07 Oct 2009 18:17:06 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <title>Oggetto: Certificazione ISO senza dipendenti - da: massimiliano</title>
            <link>http://www.geqimprese.it/forum/6-certificazioni-iso/5-certificazione-iso-senza-dipendenti.html#15</link>
            <description>Certamente, la certificazione riguarda il sistema di gestione, e per quanto il caso di una certificazione senza dipendenti sia un po anomalo non è esplicitamente escluso dalla norma. L'unica difficolta sono le cosidette Verifiche Ispettive Interne, che devono essere condotte da personale non coinvolto nei processi oggetto di verifica, nel tuo caso devi utilizzare un esterno altrimenti verifichi te stesso e la norma non lo consente. Ti ricordo che la nostra struttura puo seguirti lungo tutto il percorso della certificazione anche con consulenze online. Inoltre nella nostra sezione dedicata lla certificazione puoi trovare molti spunti utili. Buon Lavoro</description>
            <pubDate>Mon, 21 Sep 2009 16:08:19 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <title>Oggetto: SNC e valutazione dei Rischi - da: massimiliano</title>
            <link>http://www.geqimprese.it/forum/4-8108-sicurezza-sul-lavoro/3-snc-e-valutazione-dei-rischi.html#14</link>
            <description>La valutazione dei rischi va' effettuata da tutte le aziende che hanno lavoratori subordinati o soci lavoratori, più in generale va effettuata da qualsiasi soggetto giuridico che sia responsabile della sicurezza di lavoratori che operano per loro conto o nella loro struttura. 
Nella nostra sezione dedicata alla sicurezza puoi trovare approfondimenti in tal senso.
Saluti</description>
            <pubDate>Mon, 21 Sep 2009 16:04:43 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <title>Oggetto: Validità Corso RSPP - da: massimiliano</title>
            <link>http://www.geqimprese.it/forum/4-8108-sicurezza-sul-lavoro/12-validita-corso-rspp.html#13</link>
            <description>Ripondo rapidamente ad entrambe le domande, anche se per maggior leggibilità del forum vi chiederei di postare uan domanda alla volta.

1) Il tuo attestato è ad oggi valido, l'mportante è che il corso che hai frequentato per ottenerlo  abbia rispettatoi i requisiti previsti.

2) Per le aziende artigiane e industriali è possibile ricoprire il ruolo di RSPP fino a 30 addetti.</description>
            <pubDate>Mon, 21 Sep 2009 16:00:42 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <title>Oggetto: Qualifica Direttore Tecnico - da: massimiliano</title>
            <link>http://www.geqimprese.it/forum/8-attestazioni-soa/4-qualifica-direttore-tecnico.html#10</link>
            <description>Ciao.
Dipende da alcune cose che tu ometti nella domanda, ad esempio dalla classifica SOA che vorresti prendere o se la tua ditta ha avuto in passato un Direttore Tecnico e se hai sempre comparto tu l'incarico di DT.
Comunque in generale se la classifica che vuoi ottenere è al massimo la IV, hai fatto compilare i certificati di esecuzione dei lavori in modo corretto, il tuo nome compare come direttore tecnico e i certificati coprono un periodo non inferiore a 5 anni possiedi i requisiti idonei per ricoprire la carica di Direttore Tecnico. Se non rientri in questo caso illustra più nel dettaglio la tua situazione e ti risponderemo prontamente.
Ti ricordo che la Nostra Struttura può seguirti lungo tutto il percorso.
Saluti e buon lavoro</description>
            <pubDate>Mon, 21 Sep 2009 14:47:36 +0200</pubDate>
        </item>
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            <title>Oggetto: Sentenza Definitiva di Condanna - da: massimiliano</title>
            <link>http://www.geqimprese.it/forum/7-gare-dappalto/8-sentenza-definitiva-di-condanna.html#9</link>
            <description>Ciao Giulia.
Attenta a non fare confusione tra i requisiti richiesti dalla SOA.
I  requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi vanno dimostrati al momento dell'attestazione, ad esempio se nell'anno successivo non dovessi avere piu un  requisito tecnico potresti comunque parteciapre alle gare utilizzando la tua attestazione.

Purtroppo  pero I requisiti relativi all'affidabilità morale, economica e professionale dell’esecutore sono requisiti di ordine generale e questo punto è specificatamente trattato nella DETERMINAZIONE N47 2000 dove  al comma 4 si afferma che &quot;l’impresa qualificata dovrà comunicare all’Osservatorio, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del suddetto D.P.R. 34/2000, ogni variazione relativa ai requisiti di ordine generale&quot;. 

La Sentenza di cui ci parli è quindi un elemento che va comunicato tempestivamente e che purtroppo è ostativo alla partecipazione ad appalti pubblici .

Dovresti comunque darci ulteriori informazioni sulla natura della sentenza.

Ti riporto i commi b) c) d) dell' Art. 17 del dpr 34/2000 che riguardano il tuo caso.

b) assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

c) inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale a carico del titolare, del legale rappresentante, dell’amministratore o del direttore tecnico per reati che incidono sulla moralità professionale; 

d) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di residenza;</description>
            <pubDate>Mon, 21 Sep 2009 14:31:27 +0200</pubDate>
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